Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: cosa cambia dal 26 settembre

Dal prossimo 26 settembre gli inerti da costruzione, demolizione e di origine minerale – se riutilizzati per aggregati recuperati, prodotti EoW (End of Waste) – non potranno più essere considerati rifiuti. Lo ha stabilito il Decreto Ministeriale 127 del 28 giugno 2024, che ha definito i criteri secondo cui cessa la qualifica di rifiuto e che ha trovato attuazione con il nuovo regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 213 lo scorso 11 settembre.

Andiamo, dunque, a vedere quali sono le principali novità e gli adempimenti introdotti dalla normativa che sarà attuata dal 26 settembre.

In primis, le aziende avranno l’obbligo di presentare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa (in procedura ordinaria o semplificata – rif. Art. 8 Norme transitorie e finali) entro 180 giorni, ovvero entro e non oltre il 25 marzo 2025.

Inoltre, il produttore dovrà conservare i campioni da ogni lotto di aggregato prodotto – in conformità alla norma UNI 10802 oppure UNI/TR 11682 – presso l’impianto di produzione o la sede legale per la durata di un anno dalla data di invio della dichiarazione – secondo quando stabilito dall’art. 5, comma 4 “Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni”. A tal fine, le imprese dovranno predisporre i lotti di aggregati per effettuare il campionamento e la relativa caratterizzazione analitica.

Altresì, il campione dovrà essere sottoposto ad analisi – in base a quanto indicato nella Tabella 2 e Tabella 3, marcato CE in base alla Tabella 4 – al fine di poter compilare la Dichiarazione di Conformità (DDC) come da art. 5, allegato 3. La stessa Dichiarazione dovrà essere redatta e trasmessa alla Regione e ad Arpat entro 6 mesi dalla data di produzione e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto, oltre che conservata presso la sede legale anche in formato elettronico per la durata di 5 anni.

Infine, è da segnalare che l’art. 5, comma 4 – relativo all’obbligo di conservazione del campione – non si applichi alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

In vista degli adeguamenti predisposti dal decreto, è raccomandata la messa in atto di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui il presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio.