Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 05/08/2024 (CAM strade), una norma attesa da anni, fondamentale per imprimere una forte accelerazione allo sviluppo dell’economia circolare nella filiera delle strade, stabilisce i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

Al riguardo la Stazione Appaltante effettua una valutazione del ciclo di vita degli edifici (life cycle assessment – LCA) a monte delle scelte progettuali e dei materiali mirando a:

  • ridurre l’impatto ambientale prodotto degli edifici, usando le risorse in modo efficiente e circolare;
  • contenere le emissioni di CO2 attraverso la realizzazione di infrastrutture verdi e l’utilizzo di materiali da costruzione organici;

Tra le prestazioni tecniche di cui agli art. 22, comma 4, lettera o) dell’allegato I.7 del D.lgs 36 del 13/03/2023, è prevista la redazione di una “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM, la “Relazione CAM”, in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, degli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo documento.

La relazione CAM deve prevedere il rispetto di criteri obbligatori per l’affidamento della progettazione quali:

Relazione CAM

Il progettista dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto deve elaborare la relazione CAM per ogni criterio ambientale: descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi di riferimento indica le tipologie di mezzi di prova che l’esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

2.1.2 – contenuti del capitolato speciale d’appalto

L’appaltatore dei lavori deve fornire alla direzione lavori i requisiti dei prodotti da costruzione previsti nel progetto indicati nel capitolato speciale dell’appalto.

In particolare, ove venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate, riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

Di conseguenza, la percentuale minima richiesta può essere raggiunta con l’apporto delle tre frazioni citate, ove non diversamente prescritto nello specifico criterio, ossia materia recuperata, riciclata, sottoprodotti.

2.1.3 – specifiche del progetto

La documentazione e gli elaborati del presente progetto contengono le specifiche tecniche di cui ai capitoli:

• “2.2 Specifiche tecniche per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali”;

• “2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”;

• “2.4 Specifiche tecniche relative al cantiere”.

In questo articolo riteniamo utile valutare gli aspetti tecnici dei prodotti da costruzione. Inoltre il nuovo DM del 11/09/2025 ha indicato nuovi possibili soluzioni migliorative che a seguito elenchiamo.

Specifiche tecniche dei prodotti da costruzione

2.3.1 – circolarità dei prodotti da costruzione

Il progetto di nuova costruzione di strade prevede l’impiego di prodotti da costruzione con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco, secondo le percentuali minime di seguito indicate, garantendo complessivamente le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego. Nel caso di interventi su strade esistenti, la materia recuperata proviene, per quanto possibile dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento. Il Criterio impone al progettista di valutare tutte le possibili applicazioni per l’utilizzo di materiali CAM.

2.3.2 – calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati (modifica del DM 11/09/2025)

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Per un periodo di 36 mesi dell’entrata in vigore del presente documento, per i prodotti di cui al presente criterio sono ritenuti conformi le certificazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni

2.3.3 – prodotti prefabbricati in calcestruzzo (modifica del DM 11/09/2025)

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Per un periodo di 36 mesi dell’entrata in vigore del presente documento, per i prodotti di cui al presente criterio sono ritenuti conformi le certificazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.

2.4.2 – demolizione selettiva

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per una stima delle frazioni che ragionevolmente potranno essere destinate a riciclo dovrebbero essere impiegati dati specifici sugli scenari di recupero e riciclo plausibili, quali quelli riportate nelle EPD conformi alla EN15804 o nelle PCR di settore. Il progettista deve elencare in relazione quali sono le fonti da cui ha derivato, per ogni materiale, le percentuali impiegate nel calcolo della quota parte avviata a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

2.4.3. – conservazione dello strato superficiale del terreno

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per quanto riguarda la prescrizione sull’accantonamento del primo strato di terreno, è allegato il profilo pedologico e relativa relazione specialistica che dimostri la conformità al criterio.

2.4.4 – rinterri e riempimenti (modifica del DM 11/09/2025)

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio “2.1.1 Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

I singoli materiali utilizzati sono conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo “2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”.

Per un materiale il cui contenuto di riciclato è pari al 100%, in quanto costituito esclusivamente da materiale derivante da un processo End of Waste (EoW) autorizzato per il recupero e riciclaggio di un rifiuto, realizzato dal fabbricante del prodotto, è possibile dimostrare tale percentuale mediante gli schemi di certificazione o strumenti di cui al criterio “2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d’appalto”, oppure mediante una dichiarazione del fabbricante, che riporti chiaramente l’indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100% del prodotto, accompagnata dall’autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla legge per l’EoW. Nel caso in cui il prodotto sia soggetto a marcatura CE, la dichiarazione del fabbricante può essere sostituita dalla dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto, purché questa riporti chiaramente anche l’indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100%.

Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulici), oltre alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti criteri, è presentata anche la documentazione tecnica del fabbricante per la qualifica della miscela.