Il SISTRI è stato ufficialmente abbandonato a favore del RENTRI.
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il DM 4 aprile 2023, n. 59, con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica introduce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, promette di semplificare la vita alle imprese e all’amministrazione, puntando alla digitalizzazione dell’adempimento e permettendo un maggiore controllo su tutta la filiera attraverso una piattaforma web accessibile ai soggetti obbligati e alle autorità competenti.
Il RENTRI si basa su una piattaforma web accessibile ai soggetti obbligati e alle autorità competenti, che in questo modo potranno consultare e trasmettere i dati relativi ai rifiuti prodotti, trasportati, trattati e smaltiti.
In sintesi, il nuovo sistema si pone come obiettivi: la semplificazione degli adempimenti amministrativi, il miglioramento del controllo e della prevenzione delle frodi e delle illegalità, la promozione della raccolta differenziata e il recupero dei materiali, e infine lo sviluppo dell’economia circolare.
Il decreto 4 aprile 2023 n. 59 è un regolamento che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il nuovo decreto stabilisce dei nuovi modelli di Formulari di identificazioni dei rifiuti, nuovi modelli di registro di carico e scarico e le modalità di tenuta degli stessi, che andranno a sostituire le versioni cartacee, ormai ben note alle imprese.
Per tutti i soggetti obbligati (e per quelli che aderiranno volontariamente al nuovo sistema) la modulistica attualmente applicata sarà sostituita a far data dal 15 dicembre 2024, con un graduale passaggio dal cartaceo alla digitale.
Il DM non risponde ancora a tutte le domande: le modalità operative del RENTRI – come, ad esempio, quelle per la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli– al momento non sono state indicate e saranno oggetto di direttive ministeriali successive.
Anche se in modo poco chiaro, il decreto definisce anche i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del registro.
Dalla lettura del decreto è possibile ricavare, anche se con alcuni dubbi, i soggetti tenuti ad iscriversi obbligatoriamente al nuovo sistema.
L’articolo 12, in particolare, elenca i seguenti soggetti:
I soggetti di cui all’articolo 189 comma 3 Dlgs 152/2006 con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Saranno esonerati gli imprenditori agricoli, sotto un certo volume di affari, e i produttori di rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti.
Il DM, pertanto, interesserà una larga parte delle imprese del settore ed è destinato ad avere un forte impatto sulle modalità organizzative delle aziende.
Data la ragione di semplificazione delle operazioni, sarà possibile anche per le imprese non obbligate, aderire volontariamente al sistema.
Considerato il forte impatto che questa novità è destinata ad avere, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha previsto un arco temporale per l’iscrizione che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
Nonostante il largo periodo di tempo concesso per l’adeguamento, è comunque consigliabile pianificare con largo anticipo il passaggio alla digitalizzazione e prevedere un’adeguata formazione interna di tutti i dipendenti che saranno adibiti alla gestione dei rifiuti.
L’iscrizione al RENTRI comporta il versamento di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, commisurati alla tipologia e alla dimensione degli operatori. Il RENTRI è gestito dal Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Economia Circolare – con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.