Questo articolo ha come obiettivo quello di guidare il lettore nel mondo dei materiali di origine rocciosa (lapidei) da cui possono derivare gli inerti. Considerata la complessità della normativa in vigore e la ricca giurisprudenza in materia, il presente elaborato punta a fare chiarezza sul tema.
Gli inerti sono materiali utilizzati prevalentemente nell’edilizia ed il termine si riferisce alla natura non reattiva del materiale ed in passato era utilizzato come sinonimo di aggregato (attualmente tale espressione dovrebbe essere abbandonata perché non più utilizzata nella normativa UNI).
È d’obbligo, in questo caso, fare riferimento alla terminologia delle norme UNI, in quanto, il 01 luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento Europeo dei prodotti da costruzione CPR 305/2011; Ai sensi del predetto regolamento, vige l’obbligo della marcatura CE e della predisposizione di dichiarazione di prestazione (DoP) per ogni prodotto da costruzione, ed essendo considerato tale “qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse”, inevitabilmente rientrano nel campo di applicazione della normativa anche le sostanze inerti.
L’argomento è vasto poiché, non solo possono rientrare nella categoria degli inerti una larga parte di materiali minerali granulari particellari grezzi usati nelle costruzioni, ma anche perché gli stessi possono essere di derivazione naturale, artificiale o recuperati da rifiuti come end of waste.
Considerati i molteplici siti di origine dei materiali e la loro vasta applicazione, l’argomento si presenta spesso confusionario e lacunoso, pertanto, al fine di fare chiarezza, è stata redatta questa breve sintesi corredata di una mappa concettuale ( per approfondimenti cliccare qua https://www.progettoqualita.it/il-mondo-degli-inerti-una-mappa-per-orientarsi-fra-le-normative/ )
I materiali di origine rocciosa che possono generare inerti, come già anticipato, hanno origini diverse tra loro, tuttavia possiamo individuare principalmente cinque luoghi di provenienza:
Da ogni sito sono generati inerti di diversa natura a cui possono essere applicate discipline differenti, grazie anche al continuo sviluppo della normativa vigente.
A . Dalle CAVE possono generarsi:
B . Dagli SCAVI possono generarsi terre e rocce da scavo che oltre ad essere classificabili come rifiuto CER 17.05.04 e destinate al recupero ai sensi dell’art 208 e 216 D.lgs. 152/2006, possono essere assoggettate anche alla disciplina descritta dal DPR 120/2017. Il recente DPR n. 120/2017, adottato sulla base dell’art 8 del DL 133/2014, detta la nuova disciplina semplificata in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e riunisce sotto un unico testo le regole sull’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto, qualificati tali ai sensi dell’art 184-bis del D. Lgs 152/2006 ed applicabili a tutti i tipi di cantieri (piccole dimensioni e di grandi dimensioni sia assoggettabili che non assoggettabili a VIA e AIA).
In entrambi i casi, sia se classificate rifiuto e destinate a recupero, sia considerate sottoprodotto, le terre e rocce potranno poi essere riallocate sul mercato per un utilizzo nelle opere di costruzione previa marcatura CE ai sensi delle norme UNI EN 11531 e UNI EN 14688.
C. Dai CANTIERI EDILI può generarsi del materiale da demolizione che può essere classificato necessariamente come rifiuto da destinare a recupero ai sensi dell’ Art 208 e 216 d.lgs 152 06 e del DM 05/02/1998. I rifiuti derivanti da attività di demolizione sono rifiuti speciali, ex art. 184, co. 3, lett. b), T.U.A.
La giurisprudenza ha avuto modo di approfondire il tema dei rifiuti da demolizione affrontato nel tempo la definizione di sottoprodotto, verificando la sussistenza dei requisiti di legge di sostanze od oggetti -sottoprodotti- afferenti diversi ambiti produttivi. La Corte di Cassazione sezione Pen. nella Sent. n. 42342 del 15 ottobre 2013 ha dichiarato che: “sostenere che la demolizione di un edificio possa considerarsi un processo di produzione, da cui possono quindi derivare sottoprodotti, rappresenta una “evidente forzatura”. La forzatura consiste nel dichiarare che il prodotto finale della demolizione sia la nuova costruzione. La demolizione non può infatti essere considerata il prodromo di una nuova costruzione, “giacché questa può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni“. Nessuna applicazione dell’articolo 184-bis (“Sottoprodotto”) è quindi possibile per i rifiuti da demolizione, visto che il primo requisito previsto dalla disciplina richiede che la sostanza o l’oggetto sia “originato da un processo di produzione”.
Posizione ribadita anche in un’altra sentenza della Corte di Cassazione sez. penale 28 luglio 2015, n. 33028].: “La demolizione di un edificio non può essere considerata “un processo di produzione” e quindi gli inerti che ne derivano sono rifiuti che non possono essere qualificati come sottoprodotti”.
D. I CANTIERI STRADALI possono generare del conglomerato bituminoso o delle terre e rocce. Il conglomerato bituminoso può derivare o da un fresato a freddo, prodotto già macinato, o dalla demolizione della pavimentazione, che necessiterà di una ulteriore lavorazione presso un impianto di recupero autorizzato. Entrambe le metodologie generano un conglomerato bituminoso classificato come rifiuto CER 17.03.02 e destinato ad attività di recupero ex art 208 e 216 d lgs 152 06 per poi diventare un end of waste, secondo il DM 69/2018, denominato “granulato da conglomerato bituminoso” (norme UNI EN 13043 e UNI EN 13108-8).
Le terre e rocce potranno essere invece gestite come già descritto al punto B.
E. Dai DRAGAGGI possono essere recuperate delle sabbie per i ripascimenti (ISPRA 172/2018) o per aggregati, in quest’ultimo caso marcati CE secondo le norme UNI di riferimento. ( UNI EN 13242, UNI EN 12620, UNI EN 13043 e UNI EN 13285).
Come abbiamo accennato nella prima parte del documento, il CPR 305/2011 stabilisce nuove norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all’interno dell’UE ed abroga la direttiva 89/106/CEE; Ai sensi di questo regolamento, vige l’obbligo della marcatura CE e della predisposizione di dichiarazione di prestazione (DoP) per ogni prodotto da costruzione.
A questo proposito, le marcature principali inerenti ai materiali inerti sono: