I criteri ambientali minimi (CAM), in materia di appalti pubblici, possono essere definiti come i requisiti che la pubblica amministrazione deve rispettare quando acquista prodotti o servizi che hanno un impatto sull’ambiente.
In Italia, l’efficacia dei CAM è delineata dalla normativa nazionale, grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs. 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
La volontà del legislatore e delle politiche legate ai CAM è quella di promuovere soluzioni più sostenibili e circolari, riducendo gli impatti ambientali e i consumi di risorse, lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti o servizi.
Il concetto del ciclo di vita è fondamentale, poiché costituisce un forte incentivo al rispetto dei CAM, per tutte le imprese che operano sull’insieme delle fasi della presenza sul mercato di un prodotto o di un servizio, dalla sua introduzione alla sua dismissione.
I CAM sono differenziati per categorie merceologiche e si applicano a diverse fasi del processo di acquisto, come la selezione dei candidati, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le clausole contrattuali.
Il rispetto dei CAM nell’edilizia è un obiettivo importante per la sostenibilità ambientale e la qualità delle opere pubbliche.
Il Decreto Ministeriale del 23 giugno 2022, in vigore dal 05/12/2022, ha aggiornato le prescrizioni obbligatorie sui Criteri Ambientali Minimi, definiti in precedenza nel decreto 11/10/2017, per gli edifici pubblici soggetti a gare d’appalto di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione.
Come abbiamo già anticipato, I CAM definiscono i requisiti da rispettare obbligatoriamente nelle varie fasi del processo di acquisto, dalla progettazione alla realizzazione e alla manutenzione degli interventi edilizi.
Tra i requisiti previsti dal decreto del 2022 troviamo quelli relativi alla scelta dei materiali da costruzione, alla gestione dei rifiuti da cantiere, alla valutazione del ciclo di vita degli edifici, alla certificazione energetica e alla qualità dell’aria interna.
Vi sono alcune certificazioni, riconosciute dal Ministero, che possono attestare agevolmente il rispetto dei requisiti in fase di gara d’appalto.
Le imprese possono comunque scegliere documentare l’adeguamento anche in modo più dispersivo e oneroso, fornendo le opportune documentazioni tecniche, come le schede informative dei prodotti, le analisi del ciclo di vita, le attestazioni di prestazione energetica e le relazioni sulla qualità dell’aria.
I CAM, come abbiamo visto, hanno lo scopo di promuovere la sostenibilità ambientale e la circolarità dei materiali, riducendo gli impatti negativi lungo il ciclo di vita delle costruzioni.
I criteri ambientali, tuttavia, non devono essere visti come l’ennesimo appesantimento da parte della pubblica amministrazione.
Sono molti i vantaggi che un’impresa può ricavare dall’applicare i CAM nell’edilizia.
Deve essere chiaro fin da subito: non esiste una “certificazione CAM“.
Esistono tuttavia delle certificazioni, elaborate da enti terzi e riconosciute dal decreto del MiTE del 23 giugno 2022, che attestano il rispetto di alcuni dei requisiti previsti dai CAM, come la percentuale di riciclato, l’efficienza energetica, la qualità ambientale, ecc.
Le prassi e i protocolli certificabili per i CAM nell’edilizia sono diversi a seconda del tipo di prodotto, servizio o intervento edilizio.
Di seguito riportiamo alcuni esempi:
Queste sono alcuni esempi di certificazioni applicabili, che dovranno essere valutate caso per caso a seconda del tipo di lavoro e del prodotto o servizio preso in esame.
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