DTG001 Attività estrattiva responsabile
13 Giugno 2018

D.lgs 106 2017: la nuova disciplina in tema di Marcatura CE dei prodotti da costruzione

Il 1 luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento Europeo dei prodotti da costruzione CPR 305/2011, che stabilisce nuove norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all’ interno dell’UE ed abroga la direttiva 89/106/CEE.

Ai sensi di questo regolamento, vige l’obbligo della marcatura CE e della predisposizione di dichiarazione di prestazione (DoP) per ogni prodotto da costruzione.

Il regolamento statuisce inoltre che: “Per prodotto da costruzione si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse”.

Il d.lgs 106 2017, che entrerà in vigore dal 9 agosto 2017, adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n.305/2011 e prevede in particolare la responsabilità penale diretta per costruttore, Direttore Lavori, Direttore dell’Esecuzione, progettista o Collaudatore, che utilizzano prodotti non conformi e non provvisti della marcatura CE richiesta dal Regolamento dei prodotti da costruzione.

Il sopracitato Decreto fissa inoltre le condizioni per l’immissione dei prodotti sul mercato, le regole per la dichiarazione di prestazione (DoP), le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza dei prodotti ed infine determina su chi ricade l’onere di vigilare sul mercato, prevedendo sanzioni diversificate, fino all’arresto, in particolar modo per chi viola le regole per i prodotti strutturali ed antincendio.

In sintesi, il d.lgs 106 2017 coinvolge l’intera filiera: i fabbricanti, i costruttori, i direttori lavori, i collaudatori, i direttori dell’esecuzione ed infine i progettisti che prescrivono prodotti non conformi.

Sanzioni pecuniarie previste dal D.lgs 106 2017

Particolare menzione meritano gli articoli 19 e 20 che prevedono, come già anticipato, sanzioni particolarmente onerose per la violazione degli obblighi in tema di DoP, marcatura Ce e gli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.

Art. 19. La violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Nel caso in cui si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, per il fabbricante che viola l’obbligo di cui al primo periodo o l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5 è previsto l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

Art. 20. In caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione da parte del costruttore, del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione o del collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con sanzioni amministrative pecuniarie da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

La nostra società, Progettoqualità s.a.s., a questo proposito, è in grado di garantire una completa consulenza ed un costante controllo sull’operato della ditta, assicurando l’adempimento di quanto disposto dalla nuova normativa ed aiutando la stessa a non incorrere nelle onerose sanzioni previste.

Per il settore lapideo, infine, è utile ricordare che i prodotti che devono essere marcati CE sono per esempio: aggregati da costruzione realizzati con cocciame di cava o detriti di ravaneto, lastre e cordoli di pietra per pavimentazioni, marmette modulari, lastre per scale e rivestimenti in pietra naturale, etc.

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